Un contribuente ha impugnato tardivamente un avviso di accertamento, chiedendo la remissione in termini a causa di un obbligo di firma e del sequestro di documenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. Secondo la Corte, gli impedimenti lamentati non costituivano una causa di forza maggiore idonea a giustificare il ritardo, applicando inoltre il principio della 'doppia conforme' che limita il riesame dei fatti in sede di legittimità.
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