Una società di factoring ha agito contro un'azienda sanitaria per il pagamento di fatture. Di fronte alla contestazione del debito, la società ha introdotto una domanda subordinata per arricchimento senza causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato tale domanda inammissibile perché presentata tardivamente, stabilendo che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, le nuove domande devono essere formulate nell'atto di costituzione e risposta e non nelle memorie successive.
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