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Art. 2575 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Attività giornalistica addetti stampa: no a contributi automatici
L'ente previdenziale dei giornalisti ha richiesto a una nota casa editrice il pagamento di contributi per tre dipendenti dell'ufficio stampa, sostenendo svolgessero un'attività giornalistica. La Corte d'Appello ha revocato la richiesta, escludendo tale natura. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'ente. La Suprema Corte ha stabilito che l'attività giornalistica addetti stampa nelle aziende private non è automatica. Essa richiede una valutazione concreta delle mansioni. Se prevale la finalità promozionale e commerciale, senza un reale apporto creativo o autonomia informativa, non si configura un rapporto di lavoro giornalistico. Di conseguenza, non sussiste l'obbligo di iscrizione e contribuzione previdenziale specifica.
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Lavoro giornalistico: l’ente previdenziale perde contro la TV
L'ente previdenziale dei giornalisti ha chiesto il pagamento di contributi previdenziali a un'azienda televisiva nazionale per l'attività svolta da alcuni programmisti registi, ritenendola rientrante nel lavoro giornalistico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. La Corte ha stabilito che, per l'obbligo di iscrizione previdenziale, non basta l'iscrizione all'albo, ma serve lo svolgimento effettivo di un'attività professionale giornalistica. Nel caso specifico, le mansioni dei programmisti registi non presentavano la tipica attività di mediazione informativa e non erano inserite in una testata giornalistica, escludendo così l'obbligo contributivo verso l'istituto dei giornalisti.
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Natura Giornalistica: Regista TV non è Giornalista per la Cassazione
La Corte di Cassazione ha escluso la natura giornalistica della prestazione di alcuni lavoratori di un'azienda televisiva, inquadrati come programmisti registi. L'Ente Previdenziale dei Giornalisti richiedeva il versamento dei contributi specifici, sostenendo che le loro mansioni fossero giornalistiche. I giudici hanno invece stabilito che, per essere tale, l'attività deve includere una 'mediazione intellettuale' tra il fatto e il pubblico, con raccolta, elaborazione e commento critico delle notizie. I lavoratori in questione svolgevano compiti prevalentemente esecutivi e tecnici, senza l'autonomia e l'apporto creativo che caratterizzano il giornalismo. Di conseguenza, l'azienda ha vinto la causa e non è tenuta a versare i contributi richiesti all'ente di categoria.
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