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Art. 2575 Codice Civile — Anno 2022

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Lavoro giornalistico: l’ente previdenziale perde contro la TV
L'ente previdenziale dei giornalisti ha chiesto il pagamento di contributi previdenziali a un'azienda televisiva nazionale per l'attività svolta da alcuni programmisti registi, ritenendola rientrante nel lavoro giornalistico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. La Corte ha stabilito che, per l'obbligo di iscrizione previdenziale, non basta l'iscrizione all'albo, ma serve lo svolgimento effettivo di un'attività professionale giornalistica. Nel caso specifico, le mansioni dei programmisti registi non presentavano la tipica attività di mediazione informativa e non erano inserite in una testata giornalistica, escludendo così l'obbligo contributivo verso l'istituto dei giornalisti.
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