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Art. 256 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 256 Codice di Procedura Penale

Studio perquisito: scontro sulle garanzie del difensore indagato
Un avvocato, indagato per frode in pubbliche forniture come amministratore di fatto di una società immobiliare, ha subito una perquisizione e il sequestro di materiale informatico nel proprio studio. Il professionista ha impugnato il provvedimento lamentando la violazione delle tutele speciali previste dalla legge. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che tali tutele non spettino all'avvocato indagato in proprio. La sesta sezione penale della Cassazione ha rilevato un profondo contrasto interpretativo sul punto. Di conseguenza, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per stabilire se le garanzie del difensore si applichino anche quando il legale è personalmente sottoposto a indagini, oppure se siano limitate alla tutela dei soli clienti assistiti.
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Chat su telefono altrui: il segreto professionale non ti protegge
Un commercialista, indagato per associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali tramite società 'cartiere', si oppone a una misura interdittiva. La sua difesa si basa sull'inutilizzabilità di chat e mail trovate sul telefono di un co-indagato, sostenendo che fossero coperte dal segreto professionale commercialista. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'indagato non può invocare il proprio segreto professionale per bloccare l'acquisizione di prove. Tale facoltà spetta solo a un testimone. La Corte ha quindi confermato la validità delle prove e la legittimità della misura cautelare, ritenendo le chat decisive per dimostrare il suo coinvolgimento consapevole nel piano criminale.
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Sequestro probatorio smartphone: limiti e regole
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura contro l'annullamento del sequestro probatorio di due smartphone appartenenti a soggetti indagati per reati di falso. La decisione conferma che il sequestro probatorio di dispositivi digitali non può essere onnicomprensivo senza una motivazione specifica che giustifichi l'acquisizione massiva di dati. Il provvedimento deve indicare i criteri di selezione delle informazioni e rispettare il principio di proporzionalità, evitando finalità meramente esplorative che ledano il diritto alla riservatezza.
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