Un'ordinanza della Corte di Cassazione analizza un caso relativo a un contratto di cointeressenza immobiliare. La Corte ha stabilito che la clausola penale per il ritardo nell'inizio dei lavori non può essere applicata se la prestazione è divenuta oggettivamente impossibile per cause non imputabili al debitore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali, confermando le decisioni dei gradi precedenti e ribadendo che la penale presuppone un inadempimento colpevole.
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