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Art. 2545-ter Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 2545-ter Codice Civile

Legittimazione processuale e liquidazione coatta
Una cooperativa sociale ha proposto ricorso in Cassazione contestando la regolamentazione delle spese legali in un giudizio di opposizione all'esecuzione. Tuttavia, prima della notifica del ricorso, l'ente era stato posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale. La Suprema Corte ha rilevato che la legittimazione processuale era venuta meno in capo al precedente rappresentante legale prima dell'avvio del giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché il rapporto processuale non è stato validamente instaurato dal soggetto avente i poteri rappresentativi necessari.
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Liquidazione coatta amministrativa: ricorso nullo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società cooperativa già posta in liquidazione coatta amministrativa. Il ricorso era stato proposto dal precedente legale rappresentante, ormai privo di poteri, anziché dal commissario liquidatore. La sentenza ribadisce che, con l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta esclusivamente agli organi della procedura concorsuale. Eventuali ratifiche successive o rinunce non possono sanare un vizio genetico dell'impugnazione.
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Liquidazione coatta amministrativa e ricorso nullo
Una società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza relativa alla liquidazione delle spese in una procedura esecutiva estinta. Tuttavia, prima della notifica del ricorso, la società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché proposto dal precedente rappresentante legale, ormai privo di legittimazione processuale. Tale potere spetta infatti esclusivamente agli organi della procedura concorsuale. Nonostante il difetto di rappresentanza, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate a causa di un accordo transattivo tra le parti.
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Liquidazione coatta amministrativa e ricorso nullo
Una cooperativa sociale ha proposto ricorso in Cassazione contestando la liquidazione delle spese legali seguita a un'opposizione esecutiva. Tuttavia, prima della notifica del ricorso, la società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché il mandato ai difensori era stato conferito dall'ex legale rappresentante, ormai privo di poteri. La legittimazione processuale, a seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa, spetta infatti esclusivamente agli organi della procedura concorsuale.
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Liquidazione coatta amministrativa e ricorso
Una cooperativa sociale ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello relativa a un'opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia, prima della notifica del ricorso, l'ente era stato posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché sottoscritto da un soggetto ormai privo di poteri rappresentativi, spettando la legittimazione processuale esclusivamente agli organi della procedura concorsuale. Nonostante il vizio genetico, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate a causa della volontà transattiva manifestata dalle parti durante il procedimento.
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Legittimazione processuale: appello nullo post-liquidazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex legale rappresentante di una società cooperativa, poiché al momento della proposizione dell'impugnazione la società era già stata posta in liquidazione coatta amministrativa. La Corte ha stabilito che la legittimazione processuale spetta in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale (il commissario liquidatore), e la sua carenza negli organi della società è un vizio insanabile che rende l'atto nullo fin dall'origine.
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