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Art. 2545-ter Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 2545-ter Codice Civile

Questioni nuove in cassazione: inammissibile il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministratrice societaria condannata per mala gestio. La ricorrente aveva sollevato, per la prima volta in sede di legittimità, una censura relativa alla ritualità della notifica dell'atto di primo grado. La Corte ha ribadito che le questioni nuove in cassazione, non discusse nei precedenti gradi di giudizio, non possono essere esaminate, poiché su di esse si forma un giudicato interno che ne preclude la contestazione.
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Crisi da sovraindebitamento: cooperative agricole
La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rinviato a una pubblica udienza la decisione su un caso cruciale. La questione centrale riguarda la possibilità per una cooperativa agricola, già soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, di accedere anche alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. La Corte d'Appello aveva negato tale possibilità, ma la Cassazione ha ritenuto la questione di tale importanza da meritare un approfondimento per garantire un'interpretazione uniforme della legge.
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Fallimento cooperativa sociale: quando è possibile?
Una cooperativa sociale ha impugnato la propria dichiarazione di fallimento, sostenendo di non essere un'impresa commerciale per via del suo scopo mutualistico e non lucrativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per il fallimento di una cooperativa sociale non rileva lo scopo di lucro soggettivo (distribuzione di utili), ma l'economicità oggettiva della gestione, ovvero la capacità dell'attività di coprire i costi con i ricavi.
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Assistenza finanziaria banche: Cassazione e nullità
La Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c. per le società per azioni, si applica anche alle banche popolari. In un caso riguardante un finanziamento concesso da una banca a una società, poi fallita, i cui fondi erano stati utilizzati per sottoscrivere azioni della stessa banca, la Corte ha confermato la nullità del contratto di mutuo. La violazione di questa norma, posta a tutela dell'integrità del capitale sociale e dei creditori, rende l'intera operazione invalida, impedendo alla banca di insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare.
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