Un ex dipendente di una società cooperativa posta in liquidazione ha richiesto il pagamento delle ultime tre mensilità al Fondo di Garanzia INPS. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che la procedura di scioglimento e liquidazione di una cooperativa per cause diverse dall'insolvenza (come previsto dall'art. 2545-septiesdecies c.c.) non è equiparabile a una procedura concorsuale. Pertanto, non sussiste il presupposto dello stato di insolvenza necessario per l'intervento del Fondo Garanzia INPS.
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