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Art. 2545-duodecies Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2545-duodecies Codice Civile

Pagamenti in liquidazione: l’esenzione da revocatoria è valida
Una cooperativa, posta in liquidazione volontaria, aveva pagato regolarmente un suo fornitore. Successivamente, la procedura di liquidazione coatta amministrativa ha tentato di riavere indietro quelle somme tramite un'azione revocatoria. La Corte di Cassazione ha però dato ragione al fornitore, stabilendo un principio importante: la liquidazione volontaria non blocca necessariamente ogni attività produttiva. Se i pagamenti sono funzionali a mantenere una continuità utile alla liquidazione stessa, essi rientrano nei 'termini d'uso' e beneficiano dell'esenzione da revocatoria fallimentare. Di conseguenza, il fornitore ha potuto legittimamente trattenere le somme ricevute.
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Errore revocatorio: limiti nel ricorso per cassazione
Una socia di una cooperativa ha impugnato l'esclusione deliberata per presunti inadempimenti contrattuali. Dopo i rigetti nei primi due gradi, ha proposto istanza di revocazione lamentando un errore revocatorio e un comportamento doloso della società. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la revocazione non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice.
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Assistenza finanziaria banche: Cassazione e nullità
La Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c. per le società per azioni, si applica anche alle banche popolari. In un caso riguardante un finanziamento concesso da una banca a una società, poi fallita, i cui fondi erano stati utilizzati per sottoscrivere azioni della stessa banca, la Corte ha confermato la nullità del contratto di mutuo. La violazione di questa norma, posta a tutela dell'integrità del capitale sociale e dei creditori, rende l'intera operazione invalida, impedendo alla banca di insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare.
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