Una cooperativa, posta in liquidazione volontaria, aveva pagato regolarmente un suo fornitore. Successivamente, la procedura di liquidazione coatta amministrativa ha tentato di riavere indietro quelle somme tramite un'azione revocatoria. La Corte di Cassazione ha però dato ragione al fornitore, stabilendo un principio importante: la liquidazione volontaria non blocca necessariamente ogni attività produttiva. Se i pagamenti sono funzionali a mantenere una continuità utile alla liquidazione stessa, essi rientrano nei 'termini d'uso' e beneficiano dell'esenzione da revocatoria fallimentare. Di conseguenza, il fornitore ha potuto legittimamente trattenere le somme ricevute.
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