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Art. 254 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Licenziamento per assenza ingiustificata: confermato il recesso
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento per assenza ingiustificata, contestando anche il mancato pagamento degli straordinari e richiedendo un livello contrattuale superiore. La Corte d'Appello ha riconosciuto solo le differenze retributive per il livello superiore. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata convocazione di un confronto tra testimoni e la nullità del recesso per violazione delle tutele disciplinari. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la valutazione dei testimoni spetta esclusivamente al giudice di merito e che non si possono introdurre motivi di nullità del licenziamento per la prima volta in appello, trattandosi di una domanda nuova vietata dalla legge. Il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali.
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