LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 254 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 254 Codice di Procedura Civile

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: prova al datore
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un proprio dipendente, adducendo la soppressione del reparto di progettazione, e sospendendo il lavoratore in cassa integrazione. I giudici hanno invece accertato che il dipendente svolgeva anche compiti cruciali di controllo qualità, laboratorio e gestione dell'area tecnica. La società datrice non ha dimostrato la totale soppressione di tali mansioni effettive, violando le regole sull'onere probatorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso aziendale e confermato l'illegittimità del recesso, riconoscendo al lavoratore un'indennità risarcitoria di dodici mensilità e oltre ventisettemila euro per l'illegittima sospensione lavorativa.
Continua »
Licenziamento per assenza ingiustificata: confermato il recesso
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento per assenza ingiustificata, contestando anche il mancato pagamento degli straordinari e richiedendo un livello contrattuale superiore. La Corte d'Appello ha riconosciuto solo le differenze retributive per il livello superiore. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata convocazione di un confronto tra testimoni e la nullità del recesso per violazione delle tutele disciplinari. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la valutazione dei testimoni spetta esclusivamente al giudice di merito e che non si possono introdurre motivi di nullità del licenziamento per la prima volta in appello, trattandosi di una domanda nuova vietata dalla legge. Il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali.
Continua »