Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un proprio dipendente, adducendo la soppressione del reparto di progettazione, e sospendendo il lavoratore in cassa integrazione. I giudici hanno invece accertato che il dipendente svolgeva anche compiti cruciali di controllo qualità, laboratorio e gestione dell'area tecnica. La società datrice non ha dimostrato la totale soppressione di tali mansioni effettive, violando le regole sull'onere probatorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso aziendale e confermato l'illegittimità del recesso, riconoscendo al lavoratore un'indennità risarcitoria di dodici mensilità e oltre ventisettemila euro per l'illegittima sospensione lavorativa.
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