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Art. 254 Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: prova al datore
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un proprio dipendente, adducendo la soppressione del reparto di progettazione, e sospendendo il lavoratore in cassa integrazione. I giudici hanno invece accertato che il dipendente svolgeva anche compiti cruciali di controllo qualità, laboratorio e gestione dell'area tecnica. La società datrice non ha dimostrato la totale soppressione di tali mansioni effettive, violando le regole sull'onere probatorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso aziendale e confermato l'illegittimità del recesso, riconoscendo al lavoratore un'indennità risarcitoria di dodici mensilità e oltre ventisettemila euro per l'illegittima sospensione lavorativa.
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Verbale ispettivo: valore probatorio e difesa in giudizio
Una società cooperativa ha impugnato un'ordinanza ingiunzione per violazioni in materia di lavoro, basata su un verbale ispettivo. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che eventuali vizi procedurali della fase amministrativa, come il negato accesso agli atti, sono superati dal giudizio di opposizione, che riesamina l'intero rapporto. La Corte ha inoltre ribadito che le dichiarazioni dei lavoratori raccolte dagli ispettori, pur non avendo fede privilegiata, costituiscono materiale probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, che può fondare su di esse la propria decisione in assenza di prove contrarie concrete.
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