La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un ex socio di una cooperativa edilizia che si opponeva al rilascio di un immobile venduto a un terzo acquirente. La Corte ha stabilito che il ricorso era proceduralmente viziato e mirava a un inammissibile riesame dei fatti. È stato confermato che l'onere di provare l'applicabilità della normativa speciale sull'edilizia pubblica gravava sul ricorrente, il quale non ha fornito tale prova. Inoltre, la Corte ha qualificato l'azione come lite temeraria, condannando il ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma a titolo sanzionatorio.
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