Alcuni soci inviano la comunicazione di recesso a una cooperativa di trasporti. Il consiglio di amministrazione respinge la richiesta oltre il termine di legge di sessanta giorni. La cooperativa e i soci rimasti citano in giudizio gli usciti per presunta concorrenza sleale e sviamento di clientela, sostenendo l'inefficacia dell'uscita. La Suprema Corte respinge il ricorso della cooperativa e conferma la piena validità del recesso del socio cooperatore. Il termine di sessanta giorni concesso agli amministratori per esaminare la dichiarazione ha natura perentoria e decadenziale. L'inerzia del consiglio di amministrazione consolida definitivamente lo scioglimento del vincolo societario. I soci usciti vincono la causa e la cooperativa deve pagare le spese di lite.
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