La Corte di Cassazione ha annullato un decreto di sequestro probatorio relativo alla copia forense di un cellulare. Il caso riguardava un'indagata accusata di aver ricevuto in anticipo le domande di un concorso pubblico. La Corte ha chiarito la distinzione fondamentale nel reato di rivelazione segreto d'ufficio (art. 326 c.p.): il comma 3 (utilizzo del segreto a fine di profitto) si applica solo al pubblico ufficiale (intraneus) che sfrutta personalmente l'informazione. La comunicazione a terzi (extraneus) integra invece il reato di cui al comma 1 (rivelazione). Poiché l'accusa era erroneamente formulata sul comma 3, è venuto meno il requisito del 'fumus commissi delicti', portando all'annullamento del sequestro.
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