LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2528 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2528 Codice Civile

Mail del Presidente non basta per la rinuncia alla prescrizione
Alcuni ex soci di una cooperativa edilizia chiedevano la restituzione delle somme versate dopo essere stati esclusi. La cooperativa si opponeva, sostenendo che il diritto al rimborso era caduto in prescrizione, cioè scaduto per il passare del tempo. Gli ex soci replicavano che una mail del Presidente e alcune voci di bilancio costituivano una rinuncia alla prescrizione da parte della società. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, non ha deciso nel merito la questione, ma ha rinviato la causa a un nuovo esame per un vizio di procedura. Resta centrale il dibattito sulla validità di comunicazioni informali come atti di rinuncia a un diritto.
Continua »
Prova socio in cooperativa: la delibera è essenziale
Una donna ha agito in giudizio contro i propri familiari per ottenere il riconoscimento della sua qualità di socia in una cooperativa agricola, sostenendo di avervi contribuito economicamente. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la sua domanda. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, ribadendo un principio fondamentale: per la prova di socio in una cooperativa non sono sufficienti i versamenti di denaro, ma è indispensabile dimostrare l'esistenza di una formale delibera di ammissione da parte dell'organo amministrativo. Il ricorso è stato giudicato un tentativo di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
Continua »
Assistenza finanziaria banche: Cassazione e nullità
La Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c. per le società per azioni, si applica anche alle banche popolari. In un caso riguardante un finanziamento concesso da una banca a una società, poi fallita, i cui fondi erano stati utilizzati per sottoscrivere azioni della stessa banca, la Corte ha confermato la nullità del contratto di mutuo. La violazione di questa norma, posta a tutela dell'integrità del capitale sociale e dei creditori, rende l'intera operazione invalida, impedendo alla banca di insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare.
Continua »