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Art. 2528 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2528 Codice Civile

Mail del Presidente non basta per la rinuncia alla prescrizione
Alcuni ex soci di una cooperativa edilizia chiedevano la restituzione delle somme versate dopo essere stati esclusi. La cooperativa si opponeva, sostenendo che il diritto al rimborso era caduto in prescrizione, cioè scaduto per il passare del tempo. Gli ex soci replicavano che una mail del Presidente e alcune voci di bilancio costituivano una rinuncia alla prescrizione da parte della società. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, non ha deciso nel merito la questione, ma ha rinviato la causa a un nuovo esame per un vizio di procedura. Resta centrale il dibattito sulla validità di comunicazioni informali come atti di rinuncia a un diritto.
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Falsità ideologica: Socia mente al notaio e viene condannata
Una socia di una cooperativa viene condannata per appropriazione indebita degli incassi del bar che gestiva e per il reato di falsità ideologica del privato. Durante un'assemblea societaria, aveva dichiarato falsamente a un notaio che i membri della cooperativa erano tre, mentre in realtà erano cinque. La sua difesa sosteneva che l'ammissione dei due soci aggiuntivi fosse irregolare. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: una delibera societaria è valida finché non viene annullata. Pertanto, dichiarare un numero di soci inferiore a quello risultante dal libro soci costituisce reato, a prescindere da presunti vizi procedurali. La condanna è diventata definitiva.
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Prova socio in cooperativa: la delibera è essenziale
Una donna ha agito in giudizio contro i propri familiari per ottenere il riconoscimento della sua qualità di socia in una cooperativa agricola, sostenendo di avervi contribuito economicamente. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la sua domanda. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, ribadendo un principio fondamentale: per la prova di socio in una cooperativa non sono sufficienti i versamenti di denaro, ma è indispensabile dimostrare l'esistenza di una formale delibera di ammissione da parte dell'organo amministrativo. Il ricorso è stato giudicato un tentativo di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
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