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Art. 252-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2024

Altri anni per Art. 252-bis Codice di Procedura Penale

Sequestro copia forense: Cassazione chiarisce la natura
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40145/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di perquisizioni informatiche. Anche se il dispositivo fisico (es. smartphone) viene restituito immediatamente, l'estrazione di una copia forense integrale dei dati costituisce un vero e proprio sequestro di dati. Di conseguenza, tale atto non è una mera modalità di perquisizione, ma un provvedimento autonomo che deve essere soggetto al controllo di legittimità tramite riesame. La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, affermando il diritto dell'indagato a contestare il sequestro copia forense dei propri dati.
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Riesame sequestro: impugnazione e limiti
Un indagato per incendio di un'autovettura impugna un decreto di perquisizione a seguito del quale viene sequestrato un paio di scarpe. Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile, poiché il rimedio corretto è il riesame sequestro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38629/2024, conferma la decisione, chiarendo che i vizi della perquisizione vanno contestati nell'ambito dell'impugnazione del sequestro, unico atto suscettibile di riesame.
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Perquisizione art. 41 TULPS: i limiti del controllo
La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità di una perquisizione art. 41 TULPS eseguita dalla polizia giudiziaria anche in assenza di un'indagine formale e sulla base di indizi, comprese fonti confidenziali. Il caso riguardava un ricorso contro la convalida di una perquisizione per la ricerca di armi, che aveva avuto esito negativo. La Corte ha chiarito che il controllo giurisdizionale su tali atti si deve basare sul verbale delle operazioni, senza la necessità di acquisire l'intero fascicolo delle indagini, data la natura preventiva e urgente di questo strumento.
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Sequestro informatico: dies a quo per l’impugnazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, stabilendo un principio chiave sul sequestro informatico. Il termine di dieci giorni per impugnare il provvedimento (dies a quo) decorre dal momento dell'esecuzione della copia forense dei dati, e non dalla successiva estrazione dei file pertinenti. La Corte ha chiarito che l'apprensione iniziale dei dati, anche con la restituzione del dispositivo, costituisce il momento esecutivo del sequestro, rendendo tardiva l'impugnazione presentata dopo la selezione finale dei dati.
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