Un fondo di previdenza ha richiesto l'esenzione ICI per i propri immobili, sostenendo che fossero destinati ad attività assistenziali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32044/2024, ha rigettato il ricorso. È stato stabilito che, ai fini dell'esenzione ICI, non è sufficiente la mera destinazione formale dell'immobile a scopi meritevoli, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova concreta del suo utilizzo effettivo ed esclusivo per le attività non commerciali previste dalla legge.
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