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Art. 2519 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Inquadramento previdenziale agricolo: vince il consorzio, non la forma
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di inquadramento previdenziale agricolo. Un consorzio di imprese agricole può beneficiare del regime contributivo agevolato del settore agricolo anche se tra i suoi soci figurano imprese non cooperative. Secondo i giudici, l'elemento decisivo non è la forma giuridica dei singoli soci, ma la natura mutualistica e l'effettiva attività agricola svolta dal consorzio. L'Ente Previdenziale, che contestava questo diritto basandosi sulla presenza di soci non-cooperativi, ha perso la causa. La sentenza privilegia la sostanza dell'attività economica rispetto alla forma societaria, confermando la classificazione agricola del consorzio.
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Inquadramento agricolo: la finalità vince sulla forma
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4926/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di inquadramento agricolo ai fini previdenziali. Un ente previdenziale aveva impugnato la decisione della Corte d'Appello che riconosceva un'agevolazione contributiva a un consorzio agricolo. L'ente sosteneva che il beneficio fosse riservato solo a società formalmente cooperative. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che ciò che conta è lo scopo mutualistico e la natura dell'attività (trasformazione di prodotti dei soci), non la veste giuridica formale dell'impresa. Pertanto, l'inquadramento agricolo agevolato si applica a tutte le imprese con finalità mutualistiche.
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