Una società cooperativa agricola impugna la sentenza che ha confermato la dichiarazione del proprio stato di insolvenza. Il Consorzio sostiene che, a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza che ha riscontrato anomalie e un'interposizione fittizia, l'ente ha perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Di conseguenza, secondo il ricorrente, non si sarebbe dovuta applicare la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che la perdita dei requisiti di mutualità prevalente rileva solo ai fini delle agevolazioni fiscali e non cancella la natura cooperativa dell'ente. Ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza rileva la veste formale rivestita al momento della pronuncia. Il Consorzio perde la causa e deve pagare le spese processuali.
Continua »