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Art. 2513 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 2513 Codice Civile

Privilegio cooperativa: no se prevalenza non provata
Una società cooperativa in liquidazione ha richiesto l'ammissione privilegiata di un proprio credito nel fallimento di un consorzio, ma la richiesta è stata respinta. Il Tribunale prima, e la Corte di Cassazione poi, hanno negato il privilegio cooperativa per la mancata dimostrazione del requisito della prevalenza del lavoro dei soci rispetto ai non soci. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che i requisiti sostanziali del privilegio (pertinenza e prevalenza) sono inderogabili e non possono essere superati da normative destinate a qualificare la natura mutualistica della società per altri fini.
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Giudizio di rinvio: vietate nuove questioni
La Corte di Cassazione stabilisce che nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di sollevare questioni nuove, anche se rilevabili d'ufficio. Il caso riguardava un avviso di accertamento notificato a una società già estinta. Dopo una prima cassazione con rinvio per l'esame del merito, il giudice del rinvio aveva annullato l'intero procedimento per la notifica a soggetto inesistente. La Suprema Corte ha cassato nuovamente tale decisione, affermando che la pronuncia nel merito del primo giudizio di legittimità aveva formato un giudicato implicito sulla validità del procedimento, impedendo al giudice del rinvio di riesaminare tale aspetto.
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Fallimento cooperativa sociale: quando è possibile?
Una cooperativa sociale ha impugnato la propria dichiarazione di fallimento, sostenendo di non essere un'impresa commerciale per via del suo scopo mutualistico e non lucrativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per il fallimento di una cooperativa sociale non rileva lo scopo di lucro soggettivo (distribuzione di utili), ma l'economicità oggettiva della gestione, ovvero la capacità dell'attività di coprire i costi con i ricavi.
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Studi di settore cooperative: la Cassazione chiarisce
Una società cooperativa esercente attività di ristorazione ha ricevuto un avviso di accertamento per il 2008 basato su studi di settore. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3296/2025, ha chiarito che l'esenzione dagli accertamenti tramite studi di settore cooperative a mutualità prevalente si applica solo a partire dal periodo d'imposta 2010. Per gli anni precedenti, l'esenzione era limitata alle cooperative con mutualità 'esclusiva', la cui prova spetta al contribuente. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente applicato l'esenzione in modo retroattivo e invertito l'onere della prova.
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