La Corte di Cassazione stabilisce che nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di sollevare questioni nuove, anche se rilevabili d'ufficio. Il caso riguardava un avviso di accertamento notificato a una società già estinta. Dopo una prima cassazione con rinvio per l'esame del merito, il giudice del rinvio aveva annullato l'intero procedimento per la notifica a soggetto inesistente. La Suprema Corte ha cassato nuovamente tale decisione, affermando che la pronuncia nel merito del primo giudizio di legittimità aveva formato un giudicato implicito sulla validità del procedimento, impedendo al giudice del rinvio di riesaminare tale aspetto.
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