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Art. 2513 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 2513 Codice Civile

Inerenza dei costi e agevolazioni cooperative
La Corte di Cassazione ha chiarito i confini della inerenza dei costi per le cooperative agricole a mutualità prevalente. Il caso riguardava un consorzio vitivinicolo che aveva dedotto ingenti spese di locazione e arredamento per un ristorante di lusso gestito da terzi, giustificandole come marketing. La Corte ha confermato l'indeducibilità di tali costi poiché sproporzionati e privi di un nesso diretto con l'attività agricola dei soci. Tuttavia, ha accolto il ricorso sugli interessi di mora, stabilendo che l'esenzione fiscale prevista per il settore agricolo deve essere valutata anche in presenza di errori sui criteri di imputazione temporale, purché il costo sia inerente all'attività mutualistica.
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Giudizio di rinvio: vietate nuove questioni
La Corte di Cassazione stabilisce che nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di sollevare questioni nuove, anche se rilevabili d'ufficio. Il caso riguardava un avviso di accertamento notificato a una società già estinta. Dopo una prima cassazione con rinvio per l'esame del merito, il giudice del rinvio aveva annullato l'intero procedimento per la notifica a soggetto inesistente. La Suprema Corte ha cassato nuovamente tale decisione, affermando che la pronuncia nel merito del primo giudizio di legittimità aveva formato un giudicato implicito sulla validità del procedimento, impedendo al giudice del rinvio di riesaminare tale aspetto.
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Studi di settore cooperative: la Cassazione chiarisce
Una società cooperativa esercente attività di ristorazione ha ricevuto un avviso di accertamento per il 2008 basato su studi di settore. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3296/2025, ha chiarito che l'esenzione dagli accertamenti tramite studi di settore cooperative a mutualità prevalente si applica solo a partire dal periodo d'imposta 2010. Per gli anni precedenti, l'esenzione era limitata alle cooperative con mutualità 'esclusiva', la cui prova spetta al contribuente. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente applicato l'esenzione in modo retroattivo e invertito l'onere della prova.
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