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Art. 2513 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2513 Codice Civile

Privilegio cooperativa: no se prevalenza non provata
Una società cooperativa in liquidazione ha richiesto l'ammissione privilegiata di un proprio credito nel fallimento di un consorzio, ma la richiesta è stata respinta. Il Tribunale prima, e la Corte di Cassazione poi, hanno negato il privilegio cooperativa per la mancata dimostrazione del requisito della prevalenza del lavoro dei soci rispetto ai non soci. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che i requisiti sostanziali del privilegio (pertinenza e prevalenza) sono inderogabili e non possono essere superati da normative destinate a qualificare la natura mutualistica della società per altri fini.
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Fallimento cooperativa sociale: quando è possibile?
Una cooperativa sociale ha impugnato la propria dichiarazione di fallimento, sostenendo di non essere un'impresa commerciale per via del suo scopo mutualistico e non lucrativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per il fallimento di una cooperativa sociale non rileva lo scopo di lucro soggettivo (distribuzione di utili), ma l'economicità oggettiva della gestione, ovvero la capacità dell'attività di coprire i costi con i ricavi.
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