Una società cooperativa in liquidazione ha richiesto l'ammissione privilegiata di un proprio credito nel fallimento di un consorzio, ma la richiesta è stata respinta. Il Tribunale prima, e la Corte di Cassazione poi, hanno negato il privilegio cooperativa per la mancata dimostrazione del requisito della prevalenza del lavoro dei soci rispetto ai non soci. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che i requisiti sostanziali del privilegio (pertinenza e prevalenza) sono inderogabili e non possono essere superati da normative destinate a qualificare la natura mutualistica della società per altri fini.
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