La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'investitrice contro un promotore finanziario e due banche. L'ordinanza sottolinea l'impossibilità di contestare in sede di legittimità l'accertamento dei fatti operato dalla Corte d'Appello, in particolare riguardo al momento in cui l'investitrice ha avuto conoscenza del danno ai fini della prescrizione. La decisione conferma che la mancata prova del conferimento di un incarico al promotore e la corretta valutazione della decorrenza della prescrizione sono elementi decisivi che, se stabiliti nei gradi di merito, non possono essere riesaminati dalla Cassazione.
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