Un'azienda agricola ha esercitato pressioni e minacce su alcuni dipendenti per spingerli a revocare la propria iscrizione al sindacato e a firmare un accordo collettivo non condiviso dalla loro sigla. L'organizzazione sindacale ha presentato ricorso per denunciare la condotta antisindacale della società. I giudici di merito hanno accertato l'illiceità del comportamento datoriale sulla base di precise testimonianze dirette dei lavoratori coinvolti, ordinando all'azienda di cessare ogni intimidazione. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione precedente, rigettando il ricorso dell'azienda. La Suprema Corte ha chiarito che anche le pressioni rivolte a un numero ristretto di lavoratori ledono la libertà sindacale complessiva e costituiscono una condotta vietata dalla legge.
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