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Art. 2506-quater Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2506-quater Codice Civile

Debito da scissione: improcedibilità del ricorso per cassazione
Una società creditrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro la società scissa e la società beneficiaria di una scissione parziale, pretendendo il pagamento solidale di forniture non saldate. La società beneficiaria ha impugnato la decisione, sostenendo di non dover rispondere di quel debito. Dopo la sconfitta in appello, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per cassazione. La ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenza d'appello, non ha depositato la copia autentica della stessa con la relativa relata di notifica entro i venti giorni previsti dalla legge. Di conseguenza, i giudici non hanno potuto esaminare il merito della questione societaria, confermando la condanna della società beneficiaria al pagamento dei debiti e delle spese processuali.
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Credito privato in società: no alla competenza Tribunale Imprese
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della competenza del Tribunale delle Imprese. Un credito, sorto da un prestito privato tra due fratelli, era stato successivamente conferito nel capitale di una società. Quando la società ha agito per recuperare il credito dall'erede del debitore, è sorta la questione del giudice competente. La Corte ha stabilito che la competenza non è del Tribunale delle Imprese, ma del tribunale ordinario. Il semplice conferimento del credito in società ne ha cambiato solo il titolare, ma non la sua natura originaria, che resta quella di un rapporto privato e non societario. La causa petendi, ovvero la ragione della richiesta, rimane il mutuo originario.
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Scissione societaria e debiti: la responsabilità
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di scissione societaria, la società beneficiaria risponde in solido per i debiti della società scissa, anche se quest'ultima è stata cancellata dal registro delle imprese. La responsabilità è limitata al valore del patrimonio netto trasferito, ma spetta alla società beneficiaria dimostrare tale limite. La pronuncia chiarisce un importante principio a tutela dei creditori.
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