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Art. 2506-quater Codice Civile — Anno 2024

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Altri anni per Art. 2506-quater Codice Civile

Responsabilità solidale scissione: debiti fiscali
Una società immobiliare, nata da una scissione parziale, ha impugnato una cartella di pagamento per debiti fiscali (Iva e Irap) della società originaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio della responsabilità solidale scissione. Ha stabilito che la società beneficiaria risponde illimitatamente per i debiti tributari anteriori all'operazione, senza che sia necessaria la notifica di un nuovo avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento.
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Scissione societaria: debiti fiscali e responsabilità
Una società nata da una scissione societaria è stata ritenuta responsabile per i debiti fiscali antecedenti della società originaria. La Corte di Cassazione ha confermato che la società beneficiaria risponde in solido e illimitatamente per tali debiti. Secondo la Corte, non è necessaria una nuova notifica dell'avviso di accertamento alla beneficiaria, essendo sufficiente quella effettuata alla società scissa per poter procedere legittimamente alla riscossione tramite cartella di pagamento.
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Scissione societaria: debiti fiscali senza preavviso
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33619/2024, ha stabilito che in caso di scissione societaria, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali anteriori all'operazione. L'amministrazione finanziaria non è tenuta a notificare alla beneficiaria l'avviso di accertamento originariamente inviato alla società scissa prima di emettere la cartella di pagamento. Il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa nel merito opponendosi alla cartella.
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Scissione societaria: responsabilità fiscale illimitata
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di una società beneficiaria di una scissione societaria, chiamata a rispondere dei debiti fiscali (Iva e Irap) della società scissa. La Corte ha confermato il principio della responsabilità solidale e illimitata della beneficiaria, chiarendo che non è necessaria la notifica di un nuovo avviso di accertamento nei suoi confronti, essendo sufficiente quello notificato alla società originaria. La notifica della cartella di pagamento alla beneficiaria è quindi legittima, anche senza atti prodromici, poiché la sua responsabilità deriva direttamente dalla legge in seguito all'operazione di scissione societaria.
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