I soci di minoranza di una società hanno contestato il rapporto di concambio stabilito per una fusione, avviando un arbitrato societario per chiedere il risarcimento dei danni. Dopo la decisione degli arbitri, i soci hanno impugnato il lodo davanti alla Corte d'Appello lamentando errori nell'applicazione della legge. I giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione, decisione confermata dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che l'impugnazione del lodo per errori di diritto è ammessa solo se la contestazione della validità delle delibere assembleari costituisce il motivo principale dell'azione (la causa petendi) e non una questione sollevata in via incidentale. Il ricorso dei soci è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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