LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2504-bis Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 2504-bis Codice Civile

Procedura di risoluzione bancaria: azionisti senza risarcimento
A seguito del dissesto di un istituto di credito, la Banca d'Italia ha avviato la procedura di risoluzione bancaria, azzerando il valore delle azioni. La Fondazione azionista ha impugnato i provvedimenti chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento (perché la banca era ormai liquidata e incorporata in un altro gruppo) e infondata quella risarcitoria per mancanza di prova del danno. La Fondazione ha proposto ricorso in Cassazione. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che, quando una decisione si fonda su più ragioni autonome (come la mancata prova del danno), l'omessa contestazione di una di esse rende inutile l'impugnazione delle altre, confermando la perdita definitiva del diritto al risarcimento per l'azionista.
Continua »
Risoluzione bancaria: niente risarcimento danni senza prove
Una fondazione azionista ha impugnato i provvedimenti di risoluzione di una banca in dissesto, chiedendo l'annullamento degli atti e il risarcimento danni per l'azzeramento delle proprie azioni. Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, poiché la banca era già stata liquidata e ceduta a un altro istituto, e ha rigettato la richiesta di risarcimento danni per mancata prova del pregiudizio subito. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso della fondazione. La Corte ha chiarito che, quando una decisione si fonda su più ragioni autonome (come la mancata prova del danno), l'omessa contestazione di una di esse rende inammissibile l'impugnazione delle altre. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento danni è stata definitivamente respinta.
Continua »
Risoluzione bancaria: senza prova del danno niente risarcimento
Due soci di un istituto di credito in dissesto hanno impugnato i provvedimenti di risoluzione e chiesto il risarcimento danni per risoluzione bancaria, lamentando l'azzeramento delle proprie azioni. Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda risarcitoria per tre motivi autonomi, tra cui la totale assenza di prove sul danno concreto subito. I soci hanno fatto ricorso in Cassazione contestando solo le questioni legate agli aiuti di Stato e alla giurisdizione, senza impugnare la decisione sulla mancata prova del danno. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile: quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, basta che una sola di esse non venga contestata per rendere inutile l'intero ricorso, poiché la decisione originaria rimane comunque in piedi.
Continua »
Prescrizione: effetti della notifica nulla sanata
Una società in liquidazione ha promosso un'azione revocatoria contro un istituto bancario, ma la notifica iniziale è stata dichiarata nulla poiché effettuata presso un soggetto incorporato. La Corte d'Appello aveva ritenuto che tale vizio impedisse l'interruzione della **Prescrizione**. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato questa decisione, stabilendo che la rinnovazione di una notifica nulla ha efficacia retroattiva (*ex tunc*). Di conseguenza, l'effetto interruttivo della **Prescrizione** risale al momento della prima notifica, a meno che il destinatario non provi la colpa del notificante nel mancato perfezionamento dell'atto.
Continua »