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Art. 2504-bis Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2504-bis Codice Civile

Competenza territoriale esclusiva valida nella sede incorporante
Un debitore ha ottenuto una garanzia fideiussoria per un finanziamento pubblico. A seguito dell'inadempimento, la compagnia garante ha pagato l'ente pubblico e ha avviato l'azione di regresso tramite ingiunzione. Nel frattempo, l'originaria compagnia fideiussoria si è fusa per incorporazione in un nuovo gruppo assicurativo con sede legale differente. Il debitore ha contestato la competenza territoriale esclusiva del tribunale della nuova sede, sostenendo la validità del foro originario indicato in contratto. La Corte di Cassazione ha confermato che la competenza si determina al momento della domanda giudiziale. L'incorporazione estingue la vecchia società e trasferisce il foro convenzionale presso la sede della società incorporante.
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