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Art. 2504-bis Codice Civile — Sezione Seconda Penale

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Truffa del promotore: c’è la responsabilità civile della banca
Due risparmiatori hanno subito gravi perdite economiche a causa delle condotte illecite di un promotore finanziario. In sede penale, i giudici di secondo grado avevano negato il risarcimento escludendo la responsabilità civile della banca incorporante, poiché l'agente operava formalmente per una società terza poi assorbita per fusione. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, accogliendo il ricorso delle vittime. La Suprema Corte ha chiarito che l'incorporazione societaria trasferisce per legge tutti i debiti e i vincoli risarcitori della società incorporata senza interruzioni. Inoltre, l'intermediario risponde in solido delle azioni del proprio collaboratore ogni volta che le mansioni affidate abbiano reso possibile o agevolato l'illecito penale. La causa civile per la quantificazione dei danni prosegue ora davanti al giudice d'appello.
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