Un Condominio ha citato in giudizio la Società Costruttrice per gravi vizi nelle parti comuni e per il mancato rispetto dell'obbligo di fornire un alloggio per il portiere, lamentando un grave inadempimento contrattuale. Nel frattempo, la Società Costruttrice si era fusa per incorporazione in un'altra azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società incorporante, stabilendo che la notifica dell'appello alla vecchia società estinta è valida se il Condominio non aveva ricevuto una comunicazione formale e certa della fusione. Inoltre, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Condominio sul risarcimento dei danni per l'alloggio del portiere: la quantificazione del danno era stata erroneamente limitata a soli sei mesi, ignorando l'obbligo contrattuale di fornire un alloggio alternativo gratuito. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare correttamente il risarcimento.
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