Una società contesta la validità di un finanziamento, ritenendolo un mutuo solutorio nullo. I giudici di merito respingono la richiesta per mancanza di prova del collegamento tra il nuovo mutuo e il debito pregresso. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, sia per un vizio di notifica a una società estinta per fusione, sia perché nel merito la società ricorrente non ha provato il collegamento negoziale, elemento essenziale per la sua tesi.
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