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Art. 2501-quater Codice Civile — Sezione Quinta Civile

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Riporto perdite fiscali: limiti e regole nelle fusioni
La Cassazione chiarisce i limiti per il riporto perdite fiscali in caso di fusione societaria. Il test di vitalità basato sulle spese per il personale deve riferirsi esclusivamente al lavoro subordinato, escludendo l'outsourcing. Inoltre, il calcolo del patrimonio netto deve essere effettuato al netto dei conferimenti degli ultimi 24 mesi prima del confronto tra bilancio d'esercizio e situazione aggiornata. La natura antielusiva della norma è legittima poiché il contribuente può sempre ricorrere all'interpello per dimostrare la validità economica dell'operazione.
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Riporto perdite fusione: il test di vitalità decisivo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27058/2025, ha stabilito che per il riporto perdite fusione, il 'test di vitalità' della società incorporata deve essere superato non solo per l'esercizio precedente, ma anche per il periodo di retrodatazione fiscale della fusione. Il caso riguardava una società che, dopo averne incorporata un'altra, aveva indebitamente utilizzato le perdite fiscali di quest'ultima. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che l'estensione del test a tale periodo è essenziale per prevenire l'incorporazione di 'scatole vuote' a soli fini elusivi.
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Riporto perdite fusione: il test di vitalità è cruciale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1715/2025, ha stabilito principi fondamentali in materia di riporto perdite fusione con effetti fiscali retroattivi. La Corte ha chiarito che il 'test di vitalità', necessario per trasferire le perdite fiscali, deve essere superato non solo per l'esercizio precedente alla fusione, ma anche per il periodo interinale tra l'inizio dell'anno fiscale e la data di efficacia dell'operazione. Il mancato superamento di questo test impedisce il riporto delle perdite. La sentenza ha inoltre affrontato la deducibilità delle perdite su crediti verso debitori in procedura concorsuale, confermando una maggiore flessibilità temporale per il creditore.
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