Il Creditore ha chiesto il fallimento della Società Debitrice per un debito di oltre 36.000 euro. La Corte d'Appello ha revocato il fallimento poiché un pagamento parziale di 7.000 euro aveva ridotto il debito sotto la soglia di fallibilità di 30.000 euro. Il Creditore ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che gli interessi e le spese legali superavano comunque tale limite e che erano emersi altri debiti successivi. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il calcolo dei debiti per superare la soglia di fallibilità deve basarsi solo sugli elementi emersi durante l'istruttoria prefallimentare, escludendo i debiti accertati successivamente nello stato passivo. Inoltre, il creditore non ha documentato con precisione i conteggi nel ricorso, violando il principio di autosufficienza.
Continua »