Un Garante si opponeva a un pagamento richiesto da una Banca, effettuando il disconoscimento della copia fotostatica del contratto di fideiussione. La Banca non ha mai prodotto il documento originale in giudizio. Nonostante ciò, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice può comunque ritenere provata l'esistenza della garanzia. La validità della copia può essere dedotta da altri elementi, come il comportamento processuale del Garante stesso, le cui argomentazioni difensive presupponevano l'esistenza del contratto. La Corte ha quindi respinto il ricorso del Garante, confermando il suo obbligo di pagamento.
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