Una società agricola, dopo un fallito tentativo di composizione negoziata della crisi presso il Tribunale di Siena, trasferisce la propria sede a Pesaro e lì deposita domanda di concordato semplificato. La Corte di Cassazione interviene per risolvere il conflitto di competenza. La Corte stabilisce un principio chiave sulla competenza territoriale del concordato semplificato: il trasferimento della sede legale nell'anno precedente al deposito della domanda è irrilevante. La competenza resta radicata presso il tribunale del luogo in cui è iniziata la procedura di composizione negoziata (Siena), applicando per analogia le regole già valide per le altre procedure concorsuali per evitare abusi nella scelta del foro.
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