Due professionisti chiedono il pagamento delle loro parcelle alla società che ha acquistato un ramo d'azienda della loro originaria debitrice. Sostengono che l'acquirente fosse a conoscenza del debito, anche se non registrato nei libri contabili. La Corte di Cassazione rigetta la richiesta. Nel caso di cessione d'azienda, l'acquirente risponde dei debiti pregressi solo se questi risultano dalle scritture contabili obbligatorie. La conoscenza effettiva del debito ottenuta in altro modo non basta a superare questa regola. Inoltre, poiché il contratto d'opera professionale era già stato revocato prima del trasferimento, non si applica il subentro automatico nei contratti in corso. I professionisti perdono la causa e devono pagare le spese legali.
Continua »