Un commerciante ha citato in giudizio un concorrente vicino per concorrenza sleale per confusione. Il secondo soggetto utilizzava un'insegna quasi identica, differenziata solo da caratteri grafici minimi, svolgendo la medesima attività. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accertato l'illecito, respingendo l'eccezione di preuso del convenuto a causa del mancato utilizzo prolungato del segno distintivo. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso del concorrente, ritenendo le doglianze mere contestazioni di fatto estranee al giudizio di legittimità. I giudici hanno inoltre escluso l'intervento di una nuova società non regolarmente costituita nel giudizio di merito.
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