Un ex amministratore delegato ha richiesto un risarcimento danni a un'azienda e a una banca, sostenendo di essere stato revocato senza giusta causa a seguito della liquidazione della società. Egli aveva elaborato il piano di risanamento che portò alla liquidazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la cessazione amministratore per liquidazione non equivale a una revoca ingiustificata. La messa in liquidazione estingue il mandato gestorio per un impedimento oggettivo, non per inadempimento. La banca, inoltre, era estranea agli accordi iniziali. L'ex amministratore ha perso la causa e dovrà pagare le spese.
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