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Art. 2473 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2473 Codice Civile

Compenso esperto: chi liquida le spese della stima?
In un caso di recesso di un socio da una S.r.l., la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sul compenso esperto. La Corte ha chiarito che gli esperti nominati dal Tribunale per la valutazione della quota sociale agiscono come ausiliari del giudice. Di conseguenza, il loro compenso non può essere auto-liquidato, ma deve essere determinato esclusivamente dal giudice che li ha nominati, secondo le tariffe giudiziali. Questa ordinanza annulla la prassi dell'autoliquidazione e riafferma la competenza giurisdizionale sulla liquidazione delle spese di stima.
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Compenso avvocato forma scritta: la Cassazione decide
Un avvocato ha citato in giudizio una società cliente per il pagamento di onorari professionali, sostenendo l'esistenza di un accordo basato su un preventivo. Il tribunale di primo grado ha liquidato una somma inferiore, basata sulle tariffe standard. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale, confermando un principio fondamentale: l'accordo sul compenso avvocato deve avere la forma scritta a pena di nullità. L'accettazione tacita o per fatti concludenti da parte del cliente non è sufficiente a validare il patto. La Corte ha inoltre negato la richiesta di interessi moratori e rivalutazione monetaria.
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Onere della prova: Cassazione su decreto ingiuntivo
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una società fallita contro ex soci. Il caso verteva su un decreto ingiuntivo per il pagamento di beni aziendali. Gli ex soci si sono opposti sostenendo che i beni costituivano parte del corrispettivo per la cessione delle loro quote. La Cassazione ha confermato la decisione d'appello, evidenziando che la società non aveva adempiuto al suo onere della prova circa l'esistenza di un contratto di vendita separato e che il ricorso non aveva adeguatamente contestato tutte le motivazioni della sentenza di secondo grado.
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