Alcune aziende agricole socie impugnavano la loro esclusione da una cooperativa agricola, deliberata per violazione dell'obbligo statutario di produrre e conferire pomodori. Dopo che il lodo arbitrale e la Corte d'Appello avevano confermato la legittimità dell'esclusione, i soci proponevano ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, i soci hanno presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla cooperativa, con contestuale accordo sulle spese di lite. La Suprema Corte ha preso atto di tale accordo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
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