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Art. 2471-bis Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2471-bis Codice Civile

Versamento in conto futuro aumento di capitale: niente rimborso
Un usufruttuario di quote societarie esegue un cospicuo versamento in conto futuro aumento di capitale a favore di una società, con il patto di restituzione qualora l'operazione non sia deliberata entro dieci anni. Dopo la morte dell'usufruttuario, l'assemblea approva l'aumento di capitale prima della scadenza decennale, imputando a capitale la riserva accantonata. Gli eredi dell'usufruttuario chiedono la restituzione del denaro, lamentando l'esclusione dalla sottoscrizione del nuovo capitale sociale. La Corte di Cassazione respinge la richiesta degli eredi. I giudici chiariscono che il versamento ha realizzato la sua causa perché l'aumento è avvenuto entro i termini. Il diritto di opzione compete al nudo proprietario e non all'usufruttuario o ai suoi eredi.
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Imposta di registro su pegno quote srl: si paga sul debito
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'applicazione dell'imposta di registro su pegno quote srl calcolata sul valore nominale delle quote sociali date in garanzia per un contratto di leasing. La società riteneva che le quote di S.r.l. rientrassero nella nozione di titoli, beneficiando così di una base imponibile ridotta. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che le quote di S.r.l. non sono equiparabili ai titoli di credito o al denaro. Di conseguenza, per il calcolo dell'imposta di registro su pegno quote srl, la base imponibile deve essere determinata applicando la regola generale della somma garantita dall'atto, e non il valore nominale delle quote stesse. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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