Un debitore, a seguito di un'azione revocatoria su una donazione, ha contestato la valutazione del suo patrimonio. La Corte d'Appello ha respinto il gravame con un'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: l'ordinanza che conferma la sentenza di primo grado non è autonomamente impugnabile per motivi di merito, anche se la motivazione è parzialmente diversa. L'unico atto impugnabile resta la sentenza del tribunale.
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