Una risparmiatrice ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di una società per un credito di 1,5 milioni di euro, sostenendo di aver concesso un finanziamento fruttifero. La curatela fallimentare ha rifiutato la richiesta per mancanza di prove sul contratto di prestito. La risparmiatrice ha fatto ricorso sostenendo che spettasse al fallimento dimostrare la natura del finanziamento come prestito da socio postergato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'onere della prova nel contratto di mutuo spetta interamente a chi richiede la restituzione del denaro. Senza la prova scritta dell'accordo e dell'obbligo di restituzione, la domanda non può essere accolta, rendendo irrilevante ogni discussione sulla qualificazione del credito come finanziamento soci.
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