Un creditore ha citato in giudizio gli eredi di un liquidatore societario chiedendo il risarcimento del danno. L'attore contestava la liquidazione del patrimonio e la successiva cancellazione della società dal Registro delle imprese, avvenuta nonostante un contenzioso ancora pendente sul credito vantato. I giudici di merito hanno respinto la richiesta per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la responsabilità del liquidatore decorre inderogabilmente dalla data formale di cancellazione dell'ente societario dal Registro delle imprese, momento conoscibile a tutti per presunzione di legge, e non dal successivo esito negativo dell'esecuzione forzata tentata dal creditore.
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