Una società ha impugnato la dichiarazione di fallimento lamentando l'invalidità della notifica, eseguita presso la casa comunale dopo un tentativo fallito al vecchio indirizzo. La società sosteneva di aver comunicato il cambio di sede al Registro delle Imprese prima della notifica. La Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la semplice presentazione della domanda di variazione non basta: l'efficacia e l'opponibilità ai terzi decorrono solo dall'effettiva iscrizione nel registro. Inoltre, la Corte ha confermato il computo di un debito di 3.400 euro poiché la quietanza di pagamento prodotta dalla società era priva di data certa, risultando inopponibile alla procedura fallimentare. Di conseguenza, la dichiarazione di fallimento è stata confermata.
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